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Emergenza Sanitaria:
Provvedimenti di agosto

 Nel corso del corrente mese di agosto, sono stati adottati alcuni importanti provvedimenti in materia di gestione dell’emergenza sanitaria e di sostegno alle imprese.

Tra questi, ricordiamo in particolare il cosiddetto “decreto Agosto”  (Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104), il nuovo DPCM 7 agosto 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

  1. Decreto Agosto – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

Il decreto legge 104/2020 introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Si tratta di un ulteriore intervento, complesso ed articolato, che spazia su diverse tematiche.
Di seguito alcune indicazioni generali sui principali contenuti del provvedimento.

Lavoro

Sono state introdotte agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.
In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.

Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.
Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fisco

Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.
Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Confcommercio ha realizzato un ampio documento di sintesi dei contenuti del Decreto Agosto. CLICCA QUI

  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020

Il nuovo DPCM si applica dal 9 agosto 2020 fino al 7 settembre prossimo.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Il provvedimento sostanzialmente conferma, con le novità di seguito evidenziate, le misure già vigenti ai sensi dei richiamati DPCM e relativi allegati, a partire dalle misure precauzionali minime, finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e “comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”; obbligo che non si applica ai bambini al di sotto di sei anni e alle persone disabili. Entrambe le misure – previste anche dalla ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata sulla G.U. n.193 de 3 agosto 2020 – sono derogabili esclusivamente con Protocolli, validati dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento delle protezione civile.

Viene poi ribadito che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono, inoltre, confermate senza variazioni le prescrizioni per le attività commerciali al dettaglio (art. 1, co. 6, let. dd), le attività delle strutture ricettive (art 1, co. 6, let. nn) e le attività professionali (art. 1, co. 6, let. ll). Invariate anche le misure per i servizi di ristorazione (art. 1, co.6, let. ee).

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Ai sensi dell’articolo  2 – che conferma quanto già previsto da ultimo nel DPCM 14 luglio u.s.  –  sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva

  1. Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020

Con validità a partire dal 13 agosto e comunque non oltre il 7 settembre p.v., la nuova Ordinanza del 12 agosto ha previsto che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le indicazioni del DPCM 7 agosto u.s., nonché l’obbligo di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente, si applicano le seguenti alternative misure di prevenzione:

  • Obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco, o ai soggetti competenti per i controlli, l’attestazione di essersi sottoposte nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Obbligo di sottoporsi a un test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al momento di arrivo sul territorio nazionale (porto, aeroporto, luogo di confine), ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso, presso l’Azienda Sanitaria Territorialmente competente, restando nel frattempo in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Resta l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati, l’eventuale insorgenza di sintomi Covid-19 e di sottoporsi, in attesa delle relative decisioni, ad isolamento.

Questa nuova disciplina di prevenzione l’ordinanza non prevede deroghe, neanche per il personale viaggiante o l’equipaggio dei mezzi di trasporto, che sono tenuti, pertanto, a rispettarla

La Segreteria è a disposizione per fornire tutta la documentazione di supporto, e in particolare i testi integrali dei provvedimenti commentati.

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